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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 13
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono nominati entro il 31 dicembre 1995 gli organi di cui all'art. 4. Fino alla nomina dei nuovi organi si intende prorogata la validità degli organi in carica.
2. Il Consiglio direttivo delibera, entro sei mesi, lo Statuto dell'Istituto e, entro i successivi tre mesi, il regolamento amministrativo-contabile. Entro il medesimo periodo il Consiglio direttivo formula altresì alla Giunta le proposte per la fissazione dei limiti massimi numerici di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'ambito dei quali lo stesso Consiglio provvederà successivamente alla definizione della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Istituto.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà progetti di legge concernenti la revisione delle leggi regionali 42/83 e 20/90. Fino all'entrata in vigore delle suddette leggi di revisione, e per un periodo comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalle leggi regionali 42/83 e 20/90 saranno effettuati tramite piani annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Istituto in conformità di appositi atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La titolarità degli interventi sarà di esclusiva competenza dell'Istituto.

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