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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.

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