LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30
MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 1993, N. 42 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI"
(Legge di pura modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 42)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Art. 1
Modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993, n. 42
1.
All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.".