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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 30

MODIFICA DELL'ART. 4 DELLA L.R. 9 DICEMBRE 1993, N. 42 "ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI"

(Legge di pura modifica all'art. 4 della L.R. 9 dicembre 1993 n. 42)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 1
1.
All'art. 4 della L.R. 42/93 viene aggiunto il seguente comma:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente, per almeno uno degli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo ed abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpico, sono esentati dall'obbligo della frequenza dei corsi di formazione di cui al presente articolo.".

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