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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 33

DELIMITAZIONE TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA E ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 14 aprile 1995

Art. 1
Finalità e delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Bologna
1. Attraverso l'istituzione della Città metropolitana di Bologna, la Regione Emilia-Romagna persegue lo scopo di realizzare il miglior funzionamento degli enti locali dell'area bolognese ed una più efficace collaborazione fra essi e le aree limitrofe, pur nel quadro di uno sviluppo policentrico del territorio regionale.
2. L'area metropolitana di Bologna è costituita dai Comuni ricompresi nel territorio della provincia di Bologna.
3. Secondo quanto sarà stabilito dallo Statuto della Città metropolitana, nell'ambito del territorio già ricompreso nell'Assemblea dei Comuni per la programmazione di Imola, sarà costituito, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142 Sito esterno, un Circondario il cui ambito di autonomia sarà definito dallo Statuto medesimo.
4. La Città metropolitana promuove e valorizza, nell'ambito della autonomia statutaria, forme e modalità specifiche di consultazione e concertazione con i Comuni dell'area.
5. Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione procede alla verifica della delimitazione di cui al comma 2 provvedendo, se del caso, a rivederne i confini nel rispetto dell'art. 17 commi 1 e 3 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno.
6. Istituita la Città metropolitana, la Regione provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali del Comune capoluogo, ripartendo quest'ultimo in nuovi Comuni, che traggono le loro basi dai quartieri, se del caso anche attraverso una nuova delimitazione territoriale.

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