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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 43

ESTINZIONE DEL CONTENZIOSO PER CREDITI O RIMBORSI DI NATURA TRIBUTARIA NON SUPERIORI A LIRE VENTIMILA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 1
Estinzione del contenzioso
1. I crediti di importo non superiore a lire ventimila per imposte e tasse regionali, in essere alla data del 31 dicembre 1993, sono estinti e quindi non si fa luogo alla loro riscossione nè a quella degli interessi, pene pecuniarie, soprattasse ed eventuali diritti di notifica ad essi connessi. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla suddetta data per imposte e tasse regionali il cui importo non sia superiore a lire ventimila.
2. Al relativo annullamento si provvede mediante decreti, anche cumulativi, del Presidente della Giunta regionale o di un suo delegato, senza onere alcuno per i debitori.

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