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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 21

(sostituito da art. 1 L.R. 30 luglio 1999 n. 18, poi modificata lett. d) comma 1 da art. 36 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Dotazione finanziaria dell'ARPA
1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:
a) una quota percentuale del Fondo sanitario regionale determinato secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei PMP e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle spese per beni e servizi, ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa;
c) un finanziamento regionale per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati dalla Regione;
d) finanziamenti finalizzati ad investimenti nonché alla manutenzione straordinaria, alla ristrutturazione, all'adeguamento tecnologico, ed alla eventuale sostituzione di beni ed attrezzature trasferiti all'ARPA, o, comunque, a disposizione della stessa;
e) contributi annuali delle Province e degli altri Enti locali per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dagli Enti stessi;
f) finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati all'ARPA dalle Province e da altri Enti locali;
g) introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione.

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