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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Capo II
ORGANI
Art. 7
Gli organi
1. Sono organi dell'ARPA:
a) il Comitato di indirizzo;
b) il Direttore generale;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 8

(modificato comma 1, sostituita lett. d) del comma 2 e modificato comma 3

da art. 32 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Comitato di indirizzo
1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
a) esprime parere sui bilanci preventivi e consuntivi e sul regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
b) esprime parere sul programma triennale e annuale delle attività;
c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dai Sindaci componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica sino alla scadenza del mandato elettivo.
Art. 9

(già sostituito comma 7 e aggiunto comma 7 bis da art. 33 L.R. 14 aprile 2004 n. 7, poi modificato comma 1 da art. 16 L.R. 30 luglio 2015 n. 13)

Direttore generale
1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA, di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti. La Giunta trasmette tale relazione al Consiglio per eventuali determinazioni.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico e al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per i Direttori generali della Giunta e per i dirigenti della Regione ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
7 bis. La valutazione annuale del Direttore generale dell'ARPA è effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 10

(sostituito comma 3 da art. 4 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti al Registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Collegio dei revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende-USL.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al dieci per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento.

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