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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 13
Struttura competente in materia di protezione civile
1. La struttura organizzativa competente in materia di protezione civile è adeguata al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge.
2. Le strutture organizzative, gli Enti e le Aziende regionali che svolgono interventi in ambito di protezione civile operano in collaborazione con la struttura organizzativa regionale competente in materia di protezione civile e forniscono i dati in loro possesso inerenti l'attività di competenza.

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