LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995
Art. 17
Accertamento situazioni di emergenza
1. Al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco ne informa il Prefetto, il Presidente della Provincia competente ed il Presidente della Giunta regionale.
2. Qualora vi siano situazioni suscettibili di essere qualificate come emergenze in atto o potenziali, il dirigente del servizio regionale di protezione civile ne informa immediatamente la Giunta regionale, allerta il C.O.R. ed assicura l'immediata disponibilità delle strutture organizzative e dei mezzi regionali.
3. Il servizio regionale competente in materia di protezione civile, avvalendosi del C.O.R. e delle strutture regionali decentrate, acquisisce ogni informazione e dato utile per le valutazioni del caso, anche tramite l'effettuazione degli opportuni accertamenti e sopralluoghi.