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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 4
Collaborazione con lo Stato, con le altre Regioni e con le altre componenti del Servizio nazionale di protezione civile
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Regione instaura un costante rapporto di collaborazione con le Amministrazioni dello Stato, con le altre Regioni, con gli Enti locali e con ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata operante nell'ambito regionale con finalità di protezione civile.
2. La Regione, su richiesta e previa intesa con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, può partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre regioni.
3. La Regione può addivenire ad intese con le altre Regioni ai fini dell'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con i piani e i programmi nazionali.

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