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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 7
Partecipazione dei Comuni
1. La Regione promuove il concorso dei Comuni alla realizzazione delle attività di protezione civile favorendo lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) l'approntamento dei mezzi e delle strutture operative necessarie agli interventi di protezione civile, di norma stipulando convenzioni tra i Comuni, con particolare riguardo alle misure di emergenza ed agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 225/1992 Sito esterno;
b) raccolta dei dati utili per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani regionali e provinciali di previsione e prevenzione, e di emergenza;
c) collaborazione, da parte delle competenti strutture organizzative e tecniche comunali, alla attuazione degli interventi previsti nei predetti piani, secondo modalità e nel rispetto delle condizioni preventivamente concordate e recepite nei piani medesimi;
d) la predisposizione del piano comunale o intercomunale di protezione civile in conformità agli strumenti di programmazione e pianificazione a livello provinciale; per i Comuni montani provvedono le rispettive Comunità montane sulla base di quanto previsto al comma 2 dell'art. 6.
2. La Regione, anche tramite le Province competenti per territorio, assicura la necessaria collaborazione tecnica e organizzativa ai Comuni rivolta a favorire la istituzione e la disciplina delle strutture comunali di protezione civile.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune può stipulare apposite convenzioni con Enti od organismi pubblici e le organizzazioni di volontariato secondo quanto stabilito dall'art. 10 della L.R. 31 maggio 1993, n. 26.

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