Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 45

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' E DEGLI INTERVENTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 78 del 24 aprile 1995

Art. 8
Programma regionale di previsione e prevenzione
1. La Regione provvede alla predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione delle principali ipotesi di rischio in stretto raccordo con i piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno, nonchè con gli altri strumenti della pianificazione e programmazione territoriale regionale, in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 225/1992 Sito esterno.
2. Il programma regionale di previsione si basa sulle indicazioni programmatiche del PTR (piano territoriale regionale) e contiene in particolare:
a) la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, rilevati dai competenti enti e strutture regionali ai fini della sistematica individuazione e caratterizzazione di particolari rischi;
b) la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio.
3. Il programma regionale di prevenzione, sulla base dei programmi regionali di settore, individua in particolare:
a) il fabbisogno di opere e di progetti d'intervento per prevenire, mitigare e fronteggiare le conseguenze di eventi calamitosi;
b) gli studi e le ricerche e le opportune attività formative ed informative.
4. I programmi di previsione e prevenzione sono approvati, sentito il Comitato regionale di protezione civile, con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e costituiscono variante al PTR ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della medesima legge.

Espandi Indice