Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 49

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 77 del 21 aprile 1995

INDICE

Art. 2 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il sesto comma dell'art. 10 della L.R. 18 agosto 1984 n. 44 è così sostituito:
"All'atto della cessazione dall'ufficio dei titolari degli organi che hanno formulato le richieste nominative, le nomine e gli incarichi dei componenti del Gabinetto e delle Segreterie, di cui agli artt. 7, 8 e 9, sono prorogati per l'adempimento dei compiti connessi al passaggio delle consegne fino al conferimento delle nuove nomine e dei nuovi incarichi. In ogni caso, decorso un mese dall'insediamento dei nuovi organi, le nomine e gli incarichi prorogati sono risolti di diritto.".
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione Sito esterno e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 19 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

Espandi Indice