LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54
RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995
Art. 4
Accordi con gli enti delegati
1. Tra la Regione, i Comuni delegati ricompresi in un medesimo ambito provinciale e la Provincia competente si perviene, con cadenza triennale, ad un Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'Accordo di cui al comma 1 è lo strumento tramite il quale la Regione e gli enti delegati definiscono in particolare, previa verifica dei risultati conseguiti, obiettivi ed impegni reciproci per la gestione della funzione delegata ai sensi della presente legge.
3. Con il primo Accordo, di cui al comma 1, si stabilisce altresì il contingente di personale delle forme di gestione in esso individuate, in coerenza con le previsioni di cui al comma 2 dell'art. 3.