LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 54
RIORDINO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DELEGATA AI COMUNI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 164 del 10 novembre 1995
Art. 6
Norme organizzative
1. Le forme di gestione costituite ai sensi della presente legge adottano assetti organizzativi flessibili e modificabili in relazione ai servizi da erogare, garantendo che le rispettive dotazioni di personale assicurino le funzioni di direzione, di coordinamento della progettazione e della gestione formativa, di ricerca e sviluppo e di amministrazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate, le forme di gestione si avvalgono:
a) di personale trasferito dalla Regione ai sensi dell'art. 7;
b) di personale assunto dalle forme gestionali medesime;
c) di collaborazioni esterne disciplinate da apposito contratto da stipularsi a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice civile o da convenzioni con enti, istituti, imprese ed associazioni industriali ed artigiane;
d) di personale posto in mobilità dagli enti di cui all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale", tramite convenzione da stipularsi tra gli enti datori di lavoro del personale interessato e le forme gestionali istituite ai sensi della presente legge.
3. Avuto riguardo al disposto dell'art. 9, comma 1, della legge n. 845 del 1978 , la Giunta regionale, sentite le forme gestionali, fornisce indirizzi in ordine ai requisiti minimi da richiedersi per l'accesso del personale di cui alla lettera b) del comma 2, nonché i criteri per l'acquisizione delle collaborazioni di cui alla lettera c) dello stesso comma 2.