LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 1
Finalità della legge
1. La presente legge disciplina la realizzazione, l'adeguamento e l'esercizio di impianti a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto, l'apprestamento e l'esercizio delle piste da sci, sistemi e modalità per la produzione programmata della neve.