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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 34
Soccorso sulla pista
1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i titolari dell'autorizzazione devono istituire un apposito servizio soccorso dotato delle necessarie attrezzature.
2. Il servizio di soccorso può essere svolto:
a) dal personale dipendente ed in servizio presso le piste o i relativi impianti;
b) da associazioni già operanti nel settore e che documentino una attività specifica;
c) da personale specializzato quali: maestri di sci, guide alpine, guardie di pubblica sicurezza, ecc.

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