LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 36
Vigilanza
1. L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione verifica la regolarità dell'esercizio delle piste attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.