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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/12/2020
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato22/10/2018
4. Testo Coordinato30/05/2016
5. Testo Coordinato29/12/2015
6. Testo Originale27/06/2014

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

Art. 12

(già modificato comma 2 da art. 23 L.R. 26 aprile 2001 n. 11, poi sostituito comma 2 e aggiunto comma 4 bis da art. 49 L.R. 24 marzo 2004 n. 6 , infine ancora sostituito comma 2 da art. 35 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.
3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.
4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.

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