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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DELLA SACCA DI GORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 3
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel seguente modo:
a) per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 5, mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. n. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni;
b) per gli interventi di cui all'art. 1, comma 3, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. n. 31/1977 e successive modificazioni.

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