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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 aprile 1999 n. 3

L.R. 30 luglio 1999 n. 18

Art. 30
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 recante: " Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione " e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 " Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica ", non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

al Cap. 86500 < Fondo per far fronte ai provvedimenti

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di

cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come

sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.

1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo

specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui

legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di

investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5

allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio

per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità

previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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