LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
(sostituito comma 1 da art. 5 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)
(sostituito da art. 1 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)
(sostituito da art. 3 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)
(modificata lett. b) del comma 1 da art. 2 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)
Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:
" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di
cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come
sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.
1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo
specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui
al Cap. 86500 < Fondo per far fronte ai provvedimenti
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di
investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5
allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio
per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità
previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "
finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18:
" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di
cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come
sostituito dalla presente legge, ammontanti a L.
1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo
specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui
legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di
investimento di sviluppo > alla voce n. 11 dell'elenco n. 5
allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio
per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità
previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "