LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18 :
" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 <Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo> alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "