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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Capo I
ISTITUZIONE DELL'ARPA
Art. 4
Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA
1. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonchè all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
2. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonchè, di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
3. L'ARPA ha sede a Bologna.
4. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico- specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende-USL.
5. Il Presidente della Giunta regionale provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente gli organi.
Art. 5

(aggiunta lett. t bis) al comma 1 da art. 119 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; sostituita lett. e) del comma 1 da art. 6 L.R. 30 luglio 1999 n. 18; modificata lett. l) del comma 1 da art. 17 L.R. 17 dicembre 2003 n. 26)

Funzioni, attività e compiti
1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 01 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 Sito esterno convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 Sito esterno, ed in particolare provvede a:
a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo- climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonchè fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia-Romagna;
c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione e il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende-USL e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
e) realizzare e gestire, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il sistema informativo regionale sull'ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici efisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione,garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al sistema informativo nazionale ambientale;
f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
g) realizzare specifiche campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connesse all'utilizzo di sostanze pericolose, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinate dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione dalle radiazioni;
n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
o) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione di impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia;
p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
q) svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazione meteoclimatiche e radar- meteorologiche;
r) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
s) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Sito esterno;
t) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.
t bis) effettuare il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana dellesostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare.
2. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta dei dati e la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
Art. 6

(sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 30 luglio 1999 n. 18)

Vigilanza
1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il piano programmatico;
b) il bilancio pluriennale di previsione;
c) il bilancio economico preventivo;
d) il conto consuntivo;
e) il programma annuale di attività;
f) il regolamento.
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'ARPA.

Note del Redattore:

Si riporta di seguito l'art. 7 (Disposizione finanziaria transitoria) della L.R. 30 luglio 1999 n. 18 Sito esterno:

" 1. Per il 1999 agli oneri derivanti dai finanziamenti di cui all'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 44/95, come sostituito dalla presente legge, ammontanti a L. 1.000.000.000, la Regione fa fronte con i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al Cap. 86500 <Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese di investimento di sviluppo> alla voce n. 11 dell'elenco n. 5 allegato alla legge regionale di approvazione del Bilancio per l'esercizio finanziario 1999, e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 28 aprile 1999, n. 6. "

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