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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 17

(abrogato comma 6 da art. 39 L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL
1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.
2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.
3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni, le Sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-USL istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro sono oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.
6. abrogato
7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

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