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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44

RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 18
Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'APAT e gli altri istituti operanti nel settore
1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo all'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.
2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con APAT in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.

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