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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 10
Modifiche agli artt. 1, 8, 10 e 12 della LR 1 agosto 1978, n. 26
1.
All'art. 1 della LR n. 26 del 1978, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
"Compete alla Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere l'assenso all'intesa, in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti che risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali.
Compete al Consiglio regionale, sentiti i Comuni interessati e previo parere del Comitato consultivo regionale I Sezione, esprimere o negare l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli Enti istituzionalmente competenti, che non risultino conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali. ".
2.
L' art. 8 della LR 26/ 78 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8
1. Le Commissioni provinciali, previste dall' art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono cosi' composte:
- dall' Assessore provinciale competente in materia di tutela del paesaggio o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- dal Soprintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;
- dal Soprintendente ai beni archeologici o da un suo delegato;
- - da tre esperti in bellezze naturali nominati dalla Provincia;
- dal sindaco o dai Sindaci competenti per territorio o da loro delegati.
2. Il Presidente della Commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/ o un rappresentante dell' Ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della localita' da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.
3. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
4. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta provinciale, durano in carica cinque anni ed hanno sede presso le Amministrazioni provinciali, che provvedono alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e dei relativi archivi.
a) compilazione degli elenchi di cui all' art, 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, procedono altresi' all' individuazione degli elementi meritevoli di tutela e dei valori paesaggistici peculiari del luogo, nonche' alla definizione della specifica normativa sugli interventi ed usi ammissibili, atta ad assicurare la valorizzazione paesaggistico - ambientale dello stesso;
b) individuazione di aree che, presentando le caratteristiche proprie delle zone previste dal PTPR, sono da assoggettare alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione.
5. Gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere dell' Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonche' della competente Commissione consiliare. L' efficacia dei vincoli decorre dalla pubblicazione degli elenchi o dei verbali predisposti dalle Commissioni.
6. Fermo restando quanto previsto dall' art. 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, gli elenchi delle bellezze naturali, di cui al comma 4, lettera a), dopo l' approvazione della Giunta regionale costituiscono parte integrante del PTPR.
7. Gli elenchi delle aree, di cui al comma 4, lettera b), sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale, pubblicati per trenta giorni all' Albo dei Comuni interessati e depositati presso la Segreteria dei Comuni e della Provincia territorialmente competenti nonche' presso l' Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Sul Bollettino Ufficiale della Regione e' pubblicato un avviso dell' avvenuto deposito. Entro i successivi trenta giorni i soggetti interessati possono presentare alla Giunta regionale osservazioni ed opposizioni, trasmettendo le stesse alla Provincia territorialmente competente. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni successivi, la provincia provvede a trasmettere alla Giunta regionale il proprio parere. Trascorso tale termine si prescinde dal parere. La Giunta regionale esamina le proposte delle Commissioni per le bellezze naturali e ambientali insieme alle osservazioni ed opposizioni presentate, e, nel caso in cui le consideri adeguate, introduce le opportune modifiche alla cartografia del PTPR, sentita la Commissione consiliare competente.
8. Alle aree individuate dalle Commissioni provinciali, ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano le misure di salvaguardia di cui all' art. 55 della LR 47/ 78, a decorrere dalla data di pubblicazione all' Albo dei Comuni interessati, relativamente alle norme del PTPR richiamate nella proposta della Commissione. ''.
3.
All'art. 10 della LR 26/ 78, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
" Il Sindaco esercita le funzioni di cui al comma primo sentita la Commissione edilizia comunale.
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni sub - delegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli artt. 14 e 15 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno, che è attribuita alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, come modificato dall'art. 14, comma quarto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno
4.
All'art. 12, secondo comma della LR 26/ 78, le parole " artt. 59 e 60 " sono sostituite dalle seguenti:
" artt. 43 e 44 ".
5. I procedimenti per l'apposizione del vincolo paesaggistico, di cui alla Legge 29 giugno 1939, n. 1497 Sito esterno ed alla LR 26/ 78, non perfezionati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi di diritto, nel senso della mancata apposizione del vincolo stesso, a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità per le Commissioni provinciali di rinnovare le proposte ai sensi dell'art. 8, comma 4, della LR 26/ 78, come sostituito dal precedente comma 2.

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