Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 11
Sostituzione dell'art. 14 della LR 7 dicembre 1978, n. 47
1.
L'art. 14 della LR 47/ 78 è sostituito dal seguente:
" Art. 14
Approvazione del Piano regolatore generale
1. Il Piano regolatore generale (PRG), adottato dal Consiglio comunale, è immediatamente depositato nella Segreteria comunale per la durata di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni.
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta provinciale, la quale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria degli uffici e sentito il parere del Comitato consultivo provinciale, di cui al comma 10, può sollevare riserve relative a vizi di legittimità delle previsioni di piano ovvero alla necessità di apportare modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici nonchè delle zone di cui al successivo art. 33;
d) l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come integrato;
e) il rispetto delle norme igienico - sanitarie che abbiano valenza territoriale.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il PRG si considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PRG.
4. Il termine di cui al comma 2 è interrotto, entro il trentesimo giorno e per una sola volta, dalla richiesta, del Presidente della Provincia, di integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno degli elaborati costitutivi previsti dall'art. 48 della presente legge o dalla normativa nazionale o regionale vigente.
5. Il termine per le riserve riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento della integrazione
6. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per le riserve, il Consiglio comunale controdeduce alle osservazioni presentate ed alle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.
7. La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide sulle osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti dall'accoglimento delle osservazioni presentate e quelle ritenute indispensabili a soddisfare le riserve di cui al comma 2, ove le stesse non risultino superate.
8. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle relative varianti entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6. La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
9. Trascorso il termine previsto al comma 8, il PRG si considera approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale ai sensi del comma 6. Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere gli atti al Comune e a richiederne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
10. Per la formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta provinciale si avvale del parere di un Comitato consultivo provinciale, composto dall'Assessore provinciale competente, o da un suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la metà dei quali esterni all'Amministrazione provinciale e scelti tra esperti in discipline urbanistiche e giuridiche e in programmazione e pianificazione territoriale. La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con regolamento provinciale, che disciplina altresì gli ulteriori compiti consultivi ad esso assegnati in materia di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica. ".

Espandi Indice