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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 15
Modifiche all'art. 3 della LR 8 novembre 1988, n. 46
1.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della LR 47/ 78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonchè contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della LR 47/ 78 e successive modificazioni. ".
2.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia. ".
3.
All'art. 3 della LR 46/ 88, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale può apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate al comma 7 dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito. ".

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