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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 17
Modifiche all'art. 40 della LR 47/ 78
1.
Allart.40 della LR 47/78, come modificato, il comma dodicesimo è sostituito dai seguenti:
" In sede di formazione del PRG o si sua variante, il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse storico - testimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici secondo le categorie d intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3), punto 1, dell art. 36 e puo consentire anche destinazioni d uso non connesse con l esercizio di attivita agricole, purche compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il contesto ambientale.
Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adotta anche ai sensi dell art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E ed a definire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non piu funzionali all esercizio dell attivita agricola, in conformita ai seguenti principi:
a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di norma, deve prevedere la possibilita di recupero per uso residenziale, anche non connesso con l esercizio di attivita agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la tipologia dell immobile;
b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, il PRG puo consentire soltanto interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale;
c) non e comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonche dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,5.
In tutti i casi in cui venga consentito il recupero per funzioni non connesse con l esercizio di attivita agricole di edifici precedentemente asserviti ad unita poderali agricole, ai sensi dei commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che nella medesima unita poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi.
Il PRG puo subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale - quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi - in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all art. 3 della legge 10/ 77.
Fino all adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 e ammesso il mutamento di destinazione d uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati gia rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano piu i requisiti di ruralita, per i quali si provveda alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell art. 9 del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. " .

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