LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 18
Modifiche all'art. 46 della LR 47/ 78
1.
All'art. 46 della LR 47/ 78, dopo il comma ottavo è inserito il seguente:
" Il PRG può prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purchè in aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone omogenee B, il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi. ".