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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 19
Direttive in materia urbanistica
1. Ai fini dell'attività di coordinamento della formazione, adeguamento e gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentite le province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti:
a) in merito alle modalità di espressione dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica;
b) in merito a criteri e metodologie per l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica;
c) per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti urbanistici.

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