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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 2
Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/ 90 Sito esterno, predispone il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente contenuti socio - economici e territoriali, il quale:
a) orienta l'attività di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati;
b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel Piano territoriale regionale (PTR), così come integrato dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR);
c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti di programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione;
d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a) della LR 7 dicembre 1978, n. 47, come stabilito dall'art. 11 della presente legge.
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalità indicate nel comma 1:
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio - economici e territoriali per le diverse aree;
b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i conseguenti indirizzi di assetto territoriale;
c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale;
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla loro realizzazione.
3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:
a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilità del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate;
b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino rilevanti trasformazioni territoriali, della maggiori infrastrutture e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale;
c) le linee d' intervento - anche in termini di indirizzi e direttive per la pianificazione di settore - per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico - forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n. 183 Sito esterno;
d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, con le relative politiche di valorizzazione.
4. Il PTCP può inoltre:
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formulati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni;
b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d' uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere adeguati dai Comuni.
5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre varianti al PTR, con le modalità indicate all'art. 3, comma 9, ed interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi (PTO), di cui all'art. 7 della LR 5 settembre 1988, n. 36.

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