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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 20
Programmi integrati di intervento
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, comma 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 Sito esterno, è approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 Sito esterno.
2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non può interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente " zona omogenea E", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, e zone di tutela paesaggistico - ambientale, di cui all'art. 33 della LR 47/ 78.
3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della LR 47/ 78 e dall'art. 3 della LR 46/ 88, così come modificato dall'art. 15 della presente legge.
4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente " zona omogenea A", ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della LR 47/ 78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potrà superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita.
5. Il PRG può indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d' uso, le volumetrie e gli standards.

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