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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 21
Attuazione dei programmi integrati di intervento
1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale può attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla - osta cui è subordinato il rilascio della concessione edilizia.
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalità di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri accessori, fatta salva la loro rateazione con le modalità e garanzie di legge.
3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessità di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere lasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni.
4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche ai programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493 Sito esterno.

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