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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 24
Sostituzione dell'art. 13 della LR 33/ 90
1.
L'art. 13 della LR 33/ 90 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Requisiti tecnici delle opere edilizie
1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi:
a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una più elevata qualità delle opere edilizie.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformità a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e può altresì prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purchè non in contrasto con quelli cogenti.
4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformità edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non può essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attività insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio è subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attività definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonchè di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 LR 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge.
7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere:
a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso;
b) le specifiche di prestazione che sono articolare in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d' uso prevista ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili.
10. Le modalità di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d' uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica prestazione può prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:
a) la certificazione di qualità di materiali e componenti, effettuata secondo le modalità previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette;
c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonchè del controllo di qualità sui materiali e componenti. ".

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