Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 26
Modifiche agli art. 14 e 15 della LR 1 febbraio 1983, n. 9
1.
All'art. 14 della LR n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
" La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano, tiene conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati, valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni.
Il Piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque è approvato con le modalità previste dall'art. 6 della LR 36/ 88. ".
2.
L'art. 15 della LR 9/ 83 MOD> è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Efficacia del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque
Il Piano regionale territoriale per il risanamento e la tutela delle acque ha valore di piano di settore e costituisce variante al PTR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LR 36/ 88. ".

Espandi Indice