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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 27
Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della LR 18 luglio 1991, n. 17
1.
All'art. 7 della LR n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3 bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 15 della LR 47/ 78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attività estrattive, di cui al successivo art. 25.
3 ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3 bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3 bis non siano stati ancora trasmessi alla regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3 bis. ".
2.
Al comma 3 bis dell'art. 8 della LR 17/ 91, introdotto dall'art. 2 della LR 20 dicembre 1993, n. 45, le parole
" PAE; ove detto PAE " sono sostituite dalle seguenti: " PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE ".
3.
All'art. 22, comma 3, della LR 17/ 91, le parole
" in base "
sono sostituite dalle seguenti:
" anche con riferimento ".
4.
Al comma 1 dell'art. 33 della LR 17/ 91, come modificato dall'art. 5 della LR 45/ 93, dopo la parola
" legge "
sono inserite le seguenti:
" e comunque alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE ".

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