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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 28
Approvazione dei Piani infraregionali
1. Gli artt. 12 e 13 della LR 36/ 88 sono abrogati, fermo restando quanto disposto dai commi successivi.
2. In prima applicazione della presente legge, i Piani infraregionali, previsti dall'art. 12 della LR 36/ 88 ed adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13 della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti dei Piani territoriali di coordinamento provinciale, di cui al precedente art. 2.
3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale purchè conformi alla prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma 4, delle " norme" del Piano stesso. La Giunta regionale, con l'atto deliberativo di approvazione del Piano infraregionale, integra d' ufficio il Piano con le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4.
4. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei Piani infraregionali, con le modalità indicate al comma 3, entro il termine perentorio di:
a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge per i piani che a quella data siano stati già trasmessi per l'approvazione;
b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
5. Trascorsi i termini indicati al comma 4 senza che la Giunta regionale abbia assunto le proprie determinazioni il Piano infraregionale si considera approvato secondo quanto previsto dalla delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5 della LR 36/ 88.
6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad integrare il Piano infraregionale per renderlo conforme anche alle direttive ed indirizzi del PTPR, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, delle " norme" del Piano stesso nonchè ai contenuti del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede la Giunta regionale, con le modalità di cui all'art. 36 della LR 7 febbraio 1992 n. 7.
7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità previste dall'art. 13 della LR 36/ 88 è concluso secondo le disposizioni stabilite dalla stesso articolo, salvo quanto previsto per i PIAE dall'art. 31.

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