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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 3
Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale
1. Al fine della predisposizione del PTCP, la Provincia assicura la cooperazione e il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane, nonchè la partecipazione delle organizzazioni sindacali ed economiche e delle diverse realtà professionali, sociali e culturali, individuando le opportune forme di consultazione e di verifica delle elaborazioni.
2. La Provincia adotta il PTCP e provvede al suo deposito presso la propria sede, nonchè presso le sedi dei Comuni e delle Comunità Montane della Provincia. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
3. Il PTCP in variante a strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, di cui al comma 9, è depositato altresì presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e nelle sedi delle altre Amministrazioni provinciali. L'avviso dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale di cui il PTCP propone la variante.
4. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito le Amministrazioni pubbliche nonchè i soggetti indicati all'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, possono far pervenire alla provincia osservazioni.
5. Contemporaneamente al deposito, il PTCP viene trasmesso alla Giunta regionale, la quale nel termine perentorio dei centoventi giorni dal ricevimento può sollevare riserve in merito alla conformità dello stesso al PTR ed agli altri strumenti della programmazione e pianificazione regionale. Trascorso tale termine il PTCP si considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le riserve non formulate nella presente fase non possono essere sollevate in sede di approvazione del PTCP.
6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma 5, la provincia deduce sulle osservazioni presentate e sulle riserve eventualmente sollevate dalla Giunta regionale, con obbligo di puntuale motivazione nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), e invia il Piano alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione.
7. Entro novanta giorni dal ricevimento del piano la Giunta regionale approva il PTCP, anche apportando d' ufficio le modifiche necessarie a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. Trascorso tale termine il PTCP si considera approvato secondo quanto proposto dalla provincia a norma del comma 6.
8. La Giunta regionale provvede all'approvazione sentita la competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.
9. Le Province possono motivatamente proporre con il PTCP varianti agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente lo strumento provinciale e le modifiche agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, previa acquisizione, su queste ultime, del parere conforme della Commissione consiliare competente.
10. Il PTCP è depositato, dopo l'approvazione, presso la sede della Amministrazione provinciale e comunicato alle Comunità Montane e ai Comuni della provincia.
11. Del deposito è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il PTCP diviene efficace dalla data di pubblicazione di tale avviso.
12. All'adeguamento o variazione del PTCP si procede a norma dei commi precedenti.
13. Salvo che la legislazione regionale in materia non detti una specifica disciplina, le disposizioni previste ai commi precedenti si applicano al procedimento di approvazione dei Piani settoriali provinciali.

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