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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 31
Approvazione dei Piani infraregionali delle attività estrattive
1. I PIAE già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati dalla Giunta regionale con le modalità previste dai commi seguenti.
2. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei PIAE, anche apportando d' ufficio le modifiche atte a renderlo conforme agli strumenti regionali di programmazione e pianificazione territoriale, entro il termine perentorio di:
a) centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i piani trasmessi per l'approvazione prima di tale data;
b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.
3. Entro i termini indicati al comma 2 la Giunta regionale può provvedere, anche con provvedimenti distinti, all'approvazione parziale dei PIAE ed alla formulazione di osservazioni sulle restanti previsioni dei piani.
4. Trascorsi i termini indicati al comma 2, senza che la Giunta regionale abbia assunto una delle determinazioni previste dai commi 2 e 3, il PIAE si considera approvato, salvo che per le previsioni ricadenti all'interno delle zone e sistemi indicati dall'art. 35, comma 1, delle " norme" del PTPR.
5. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento delle osservazioni, di cui al comma 3, adotta le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Giunta regionale che, entro il termine perentorio di novanta giorni dal loro ricevimento, provvede ad assumere le definitive determinazioni sulle previsioni del piano oggetto delle osservazioni. Trascorso tale termine le previsioni si considerano approvate dalla Giunta regionale, secondo quanto proposto dalla provincia in sede di controdeduzioni.
6. La Giunta regionale provvede a norma dei commi 2, 3 e 5 sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.
7. Per dare immediata attuazione alle previsioni dei PIAE approvate ai sensi del comma 3, i Comuni possono approvare un apposito piano delle attività estrattive, con le modalità previste dal comma 3 bis dell'art. 7 della LR 17/ 91, introdotto dall'art. 27, comma 1, della presente legge.
8. In attesa dell'adozione del PAE e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i Comuni possono attuare le previsioni del PIAE relative a poli estrattivi di valenza sovracomunale, ove in esso siano puntualmente delimitate le aree da destinare alle attività estrattive, attraverso l'adozione di un piano particolareggiato, di cui all'art. 8 della LR 17/ 91, che definisca i contenuti indicati nelle lettere c), d), e) e f) del comma 2 dell'art. 7 della stessa LR 17/ 91.

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