LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 37
Elaborazione dei Piani regolatori generali in forma associata
1. I Comuni contermini possono decidere la formazione del PRG in forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la predisposizione del progetto.
2. I piani formati a norma del comma 1 hanno la priorità nell'assegnazione e nella concessione dei contributi, previsti dall'art. 2 della LR 28 dicembre 1992, n. 47. Per tali piani il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 3, della LR 47/ 92 è elevato all'ottanta per cento.