LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 5
Salvaguardia
1. Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Progetti territoriali operativi, nei Piani infraregionali, nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nelle loro varianti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della LR 47/ 78.
2. L'art. 10 della LR 36/ 88 è abrogato.