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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 6
Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali.
1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui all'art. 28, la Provincia esercita la funzione di approvazione dei Piani regolatori generali e loro varianti secondo le modalità previste dagli artt. 14 e 15 della LR 47/ 78, come sostituiti rispettivamente dagli art. 11 e 12 della presente legge.
2. Con la medesima decorrenza, sono altresì trasferite alla Provincia le seguenti funzioni:
a) formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati, di cui all'art. 3 della LR 8 novembre 1988, n. 46, come modificato dall'art. 15 della presente legge;
b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso albergo, di ci al RDL 8 novembre 1938, n. 1908;
c) autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto della LR 47/ 78.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale può avvalersi del parere del Comitato consultivo provinciale, a norma dell'art. 14, comma 10 della LR 47/ 78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.

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