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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6

NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 Sito esterno, E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995

Art. 7
Deleghe alle Province
1.
All'art. 4 della LR 46/ 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 Sito esterno, sono delegate alle Province. ".
Sito esterno
2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3 bis della LR 46/ 88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento già in corso presso la Regione.
3. E' delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della LR 13 gennaio 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 Sito esterno, come modificato dell'art. 14, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 Sito esterno.
4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e del relativo archivio, nonchè alla liquidazione dei gettoni di presenza.

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