LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 7
Deleghe alle Province
1.
All'art. 4 della LR 46/ 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 , sono delegate alle Province. ".
2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3 bis della LR 46/ 88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento già in corso presso la Regione.
3. E' delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della LR 13 gennaio 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , come modificato dell'art. 14, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e del relativo archivio, nonchè alla liquidazione dei gettoni di presenza.