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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 4 GIUGNO 1988, N. 24, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 22 gennaio 1996

Art. 2
1.
Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988 la locuzione "all'insediamento" è sostituita dalla locuzione
"alla costituzione".
2.
Dopo il comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988 sono aggiunti i seguenti commi:
"6 bis. La prima seduta della Commissione è convocata, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte della Commissione provinciale per l'artigianato del decreto di costituzione, dal Commissario che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 10 dell'art. 17. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.";
"6 ter. La seduta di cui al comma 6 bis è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Commissario che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 10 dell'art. 17 e, in caso di assenza o rifiuto di questi, dal Commissario che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria delle cifre individuali.".

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