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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1996, n. 1

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 4 GIUGNO 1988, N. 24, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO E DELLE DELEGHE AGLI ENTI LOCALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 22 gennaio 1996

INDICE

Art. 1 - Costituzione, in via straordinaria, della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini
Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24
Art. 3 - Prima convocazione della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini
Art. 4 - Modifiche agli artt. 2, 20 e 33 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24
Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione, in via straordinaria, della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini
1. La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini è costituita, in via straordinaria e provvisoria, con decreto del Presidente della Giunta regionale, nella composizione prevista al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, individuando i componenti di cui alla lett. a) del citato comma 1 sulla base di designazioni delle organizzazioni artigiane più rappresentative con struttura regionale, in modo proporzionale al rispettivo numero di iscritti nell'ambito provinciale.
2. Alle designazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste nel comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988. I soggetti designati devono essere:
a) in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. n. 24 del 1988;
b) titolari di imprese artigiane aventi sede nel territorio dell'attuale Provincia di Rimini da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini, costituita con il procedimento di cui al comma 1, dura in carica fino all'insediamento della Commissione provinciale per l'artigianato che verrà costituita secondo le disposizioni di cui al titolo I della L.R. n. 24 del 1988, e comunque non oltre il termine previsto dal comma 1 dell'art. 8 della stessa L.R. n. 24 del 1988. Essa esercita tutte le funzioni previste dalla L.R. n. 24 del 1988, comprese quelle relative al procedimento elettorale in occasione della prima elezione dei componenti artigiani della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini.
Art. 2
1.
Al comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988 la locuzione "all'insediamento" è sostituita dalla locuzione
"alla costituzione".
2.
Dopo il comma 6 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988 sono aggiunti i seguenti commi:
"6 bis. La prima seduta della Commissione è convocata, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte della Commissione provinciale per l'artigianato del decreto di costituzione, dal Commissario che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 10 dell'art. 17. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.";
"6 ter. La seduta di cui al comma 6 bis è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Commissario che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 10 dell'art. 17 e, in caso di assenza o rifiuto di questi, dal Commissario che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria delle cifre individuali.".
Art. 3
Prima convocazione della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini
1. A seguito della costituzione in via straordinaria e provvisoria della Commissione provinciale di Rimini, alla convocazione della prima seduta di essa provvede il Commissario più anziano di età tra quelli nominati in sostituzione dei componenti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede il dirigente regionale competente.
2. Detta seduta è presieduta dal Commissario che l'ha convocata o, in caso di sua assenza o rifiuto, dal commissario più anziano di età immediatamente successivo tra quelli nominati in sostituzione dei componenti di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 24 del 1988.
Art. 4
Modifiche agli artt. 2, 20 e 33 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Commissariato speciale già previsto dall'art. 20 della L.R. n. 24 del 1988 continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento della Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.
2. Nelle more dell'insediamento della Commissione provinciale per l'artigianato si applicano al Commissariato di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 24 del 1988.
3. I riferimenti contenuti nella L.R. n. 24 del 1988 al Circondario o alla Commissione circondariale di Rimini devono intendersi come relativi, rispettivamente, alla Provincia o alla Commissione provinciale per l'artigianato di Rimini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 gennaio 1996 PIER LUIGI BERSANI

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