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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 1996, n. 2

PROROGA DEI TERMINI RELATIVI ALLA RICLASSIFICAZIONE GENERALE DELLE AZIENDE TURISTICHE DI CUI ALLA L.R. 30 NOVEMBRE 1981, N. 42 E DEI COMPLESSI TURISTICI ALL'ARIA APERTA DI CUI ALLA L.R. 7 GENNAIO 1985, N. 1

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 19 del 27 febbraio 1996

Art. 2
Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1
1. Il termine di validità della riclassificazione delle Aziende ricettive di cui al primo comma dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985 "Nuova disciplina dei complessi turistici all'aria aperta", con scadenza 31 dicembre 1995, è prorogato al 31 dicembre 1996.
2. Il termine per la presentazione della denuncia contenente gli elementi necessari per la riclassificazione, ai sensi del quinto comma dell'art. 7 della L.R. n. 1 del 1985, è fissato al 30 giugno 1996.

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