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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 3

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA SOCIETÀ "REGGIO CITTÀ DEGLI STUDI - SPA" E PRESENTAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO REGIONALE DI UNA RELAZIONE SULLE PARTECIPAZIONI REGIONALI CHE SOSTENGONO LO SVILUPPO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 21 marzo 1996

Art. 7
Relazione sulle partecipazioni
1. La Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sul sistema complessivo di partecipazione della Regione Emilia-Romagna a società, enti, associazioni e a ogni altra forma di partecipazione, che sostengono lo sviluppo del sistema universitario regionale.
2. La relazione deve essere presentata ogni due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
3. La relazione riferisce sui risultati conseguiti dalle partecipate e contiene valutazioni e proposte sulle opportunità del mantenimento delle partecipazioni.

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