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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1996, n. 4

MODIFICA DELLA L.R. 5 MAGGIO 1983, N. 14 "ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DEL 'COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO' IN DUINO-AURISINA"

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 3 del 21 marzo 1996

INDICE

Art. 2 -
Art. 3 -
Art. 4 -
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il titolo della L.R. 5 maggio 1983, n. 14 è così sostituito:
"Istituzione di borse di studio per la frequenza ai corsi dei Collegi del Mondo Unito ".
Art. 2
1.
L'art. 1 della L.R. n. 14 del 1983 è così sostituito:
" Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della lett. e) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale e secondo i principi degli artt. 42, 45 e 49 del dPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno, per permettere la frequenza dei corsi biennali e funzionanti presso i Collegi del Mondo Unito, istituisce due borse di studio a favore di giovani residenti nella regione o figli di lavoratori della regione Emilia-Romagna emigrati all'estero. ".
Sito esterno
Art. 3
1.
L'art. 3 della L.R. n. 14 del 1983 è così sostituito:
" Art. 3
1. L'ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, anche tenendo conto delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti ammessi a frequentare quel Collegio e dalla Commissione Nazionale Italiana per i Collegi del Mondo Unito per quelli ammessi a frequentare i Collegi all'estero. ".
Art. 4
1.
L'art. 4 della L.R. 14 del 1983 è così sostituito:
" Art. 4
1. Le borse di studio di cui all'art. 3 sono erogate in due rate di pari entità all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente dal Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico per gli studenti di tale Collegio e dalla Commissione Nazionale Italiana per gli studenti avviati all'estero.
2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico e la Commissione Nazionale Italiana provvedono a documentare alla Regione Emilia-Romagna l'assegnazione delle borse di studio ai destinatari con i criteri di cui all'art. 2, la regolare frequenza dei corsi da parte degli assegnatari, nonché la permanenza dei requisiti necessari per l'accesso ai corsi. ".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 18 marzo 1996 PIER LUIGI BERSANI

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